(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 28 ottobre 2014) INDICE Art. 1 - Inserimento dell'art. 2-quater nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002) Art. 2 - Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 Art. 3 - Inserimento dell'art. 6-quater nella legge provinciale sulla promozione turistica 2002 Art. 4 - Modificazioni dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 Art. 5 - Modificazione dell'art. 12-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 Art. 6 - Modificazione dell'art. 12-ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 Art. 7 - Modificazione dell'art. 12-quinquies della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 Art. 8 - Modificazione dell'art. 12-sexies della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987) Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci) Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002) Art. 13 - Abrogazione di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualita' della ricettivita' turistica") Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012) Art. 15 - Abrogazione di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente la ricezione turistica all'aperto) Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993) Art. 17 - Disposizioni transitorie Art. 18 - Disposizione finanziaria IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 2-quater nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002) 1. Dopo l'art. 2-ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 e' inserito il seguente: «Art. 2-quater (Forme di collaborazione e concertazione). - 1. Al fine di promuovere e di favorire la concertazione con i principali attori del turismo trentino, la Provincia, in relazione alle attivita' finalizzate al marketing turistico-territoriale del Trentino, alla qualificazione dell'offerta turistica e in generale alle finalita' di questa legge, promuove sistematiche e idonee forme di consultazione e collaborazione dei soggetti maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica trentina e dei soggetti previsti dagli articoli 9 e 12-quater, comma 3.»