(Pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 43/I-II del 28 ottobre 2014) 
 
 
                               INDICE 
 
  Art. 1 - Inserimento dell'art. 2-quater nella legge provinciale  11
giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002) 
  Art. 2 - Modificazioni dell'art. 6 della  legge  provinciale  sulla
promozione turistica 2002 
  Art. 3 - Inserimento dell'art.  6-quater  nella  legge  provinciale
sulla promozione turistica 2002 
  Art. 4 - Modificazioni dell'art. 9 della  legge  provinciale  sulla
promozione turistica 2002 
  Art. 5 - Modificazione dell'art.  12-bis  della  legge  provinciale
sulla promozione turistica 2002 
  Art. 6 - Modificazione dell'art.  12-ter  della  legge  provinciale
sulla promozione turistica 2002 
  Art.  7  -  Modificazione  dell'art.   12-quinquies   della   legge
provinciale sulla promozione turistica 2002 
  Art. 8 - Modificazione dell'art. 12-sexies della legge  provinciale
sulla promozione turistica 2002 
  Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
(legge provinciale sugli impianti a fune 1987) 
  Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9
(Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) 
  Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993,  n.
20 (Ordinamento della professione di guida alpina, di  accompagnatore
di media montagna e di maestro di sci nella  provincia  di  Trento  e
modifiche alla legge provinciale 21 aprile  1987,  n.  7  (Disciplina
delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci) 
  Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002,  n.
7 (legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002) 
  Art. 13 - Abrogazione di disposizioni del  decreto  del  Presidente
della Provincia 25 settembre  2003,  n.  28-149/Leg  (Regolamento  di
esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n.  7  "Disciplina
degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri  e  promozione  della
qualita' della ricettivita' turistica") 
  Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012,  n.
19 (legge provinciale sui campeggi 2012) 
  Art. 15 - Abrogazione di disposizioni del  decreto  del  Presidente
della  Provincia  15  luglio  2013,  n.  12-114/Leg  (Regolamento  di
esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente
la ricezione turistica all'aperto) 
  Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
(legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993) 
  Art. 17 - Disposizioni transitorie 
  Art. 18 - Disposizione finanziaria 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Inserimento dell'art. 2-quater  nella  legge  provinciale  11  giugno
  2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002) 
  1. Dopo l'art.  2-ter  della  legge  provinciale  sulla  promozione
turistica 2002 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-quater (Forme di collaborazione e concertazione). -  1.  Al
fine di promuovere e di favorire la concertazione  con  i  principali
attori  del  turismo  trentino,  la  Provincia,  in  relazione   alle
attivita'  finalizzate  al   marketing   turistico-territoriale   del
Trentino, alla qualificazione dell'offerta turistica  e  in  generale
alle finalita' di questa legge, promuove sistematiche e idonee  forme
di  consultazione  e   collaborazione   dei   soggetti   maggiormente
rappresentativi  dell'offerta  turistica  trentina  e  dei   soggetti
previsti dagli articoli 9 e 12-quater, comma 3.»